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Periodico di approfondimento su Tecnologie, Normative, Sicurezza, Ambiente ed Energia

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Luca Perricone

Luca Perricone

Quasi incidenti, incidenti, infortuni: quello che vediamo accadere in cantiere è solo lʼepilogo, lʼultimo foto gramma, di una complessa sequenza la cui origine in moltissimi casi, si trova fuori dal cantiere ed è di molto antecedente ad esso.

Per questo, la sola domanda “perché è accaduto?” è insufficiente per compren dere tutte le cause del fatto negativo. Se vogliamo che lʼesperienza, personale e collettiva, generi un processo criticoevolutivo, dobbiamo anche chiederci: “dove ha avuto inizio il difetto? dove si è generata la lacuna che, dapprima invisibile, ha poi prodotto i suoi effetti in cantiere?”.

Limitare il campo dʼindagine al solo cantiere, come se questo iniziasse “da zero”, può indurre verso risposte parziali o semplicistiche, dove tutte le negatività sono imputate alla poca qualità delle imprese o addirittura alle carenze della normativa, ma questo è solo un alibi, più utile a trovare un capro espiatorio che a comprendere il fenomeno.

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Ing. Fulvio Giani

Ing. Fulvio Giani

Quando nel 1997 intrapresi la professione di coordinatore in fase di progetto ed esecuzione, mi resi conto che la professione era tutta da inventare.

Questo nuovo soggetto era ai più ignoto e incomprensibile. Le Imprese, i Professionisti della progettazione ed i Committenti lo intendevano come un puro adempimento formale, una interferenza ed un onere aggiuntivo e, prima che il ruolo abbia acquisito la necessaria autorevolezza, è stato necessario confrontarsi con il mondo della produzione ed operare con impegno e determinazione.

La stessa attività, necessaria per espletare lʼincarico, in un primo momento, necessitava di chiarimenti.

Ad oggi gli adeguamenti normativi (Titolo IV D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. ), la prassi di progetto e di cantiere e le sentenze, hanno contribuito ad indirizzare chi opera nella progettazione e nella esecuzione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

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Ing. Fulvio Giani

Ing. Fulvio Giani

La presenza di materiale contenente amianto nel patrimonio immobiliare residenziale e industriale è un problema che i proprietari o i gestori delle attività, presenti all’interno degli edifici, non possono ignorare.

Su di essi ricade la responsabilità di evitare che, quanti sono presenti nei locali degli immobili, possano essere esposti al rischio amianto. Analogamente i datori di lavoro delle imprese, che intraprendono attività di manutenzione o di demolizione in ambito edilizio, devono adottare tutte le necessarie misure, per individuare la presenza di materiali contenenti amianto.

Ricordiamo che l’amianto è stato utilizzato, nel settore delle costruzioni e nell’industria, per la sua struttura fibrosa, per la sua resistenza meccanica e per la sua flessibilità. Notevole è la sua resistenza al fuoco e agli agenti meccanici e importanti sono le sue proprietà di isolamento acustico e termico. Inoltre la facilità con cui lega con alcuni prodotti in uso nellʼedilizia, quali gesso, calce, cemento, bitume, gomma, pvc, etc. , ha comportato una vasta ed eterogenea produzione di manufatti. Questi possono avere una consistenza friabile, se possono essere facilmente sbriciolati, o una matrice compatta, se per ridurli in polvere è  necessario agire meccanicamente.

Dal momento in cui questi materiali si trovano nella condizione di rilasciare fibre di amianto, sussiste la condizione di pericolo per quanti ne possono essere esposti.

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Ing. Fulvio Giani

Ing. Fulvio Giani

Il Titolo IV del D. Lgs. N. 81/2008 e le disposizioni integrative del D. Lgs. N. 106/2009 nel Capo I, in merito al campo di applicazione (art. 88), escludono le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Sicurezza in scena

Palco montato con copertura a terra

Lʼattività, al di sopra del palcoscenico di una struttura teatrale, non è quindi regolata in Titolo IV, ma ricade nella valutazione del rischio, intesa in senso più generale, come trattata negli altri Titoli del Decreto. Eʼ considerata, pertanto, una normale attività produttiva, con tutte le deroghe che questa speciale attività comporta, quali la necessità di operare al di sotto di carichi sospesi e molto altro, che può essere, da solo, oggetto di trattazione specialistica e specifica.

In merito si faccia riferimento agli articoli e agli interventi del Sig. Bruno Scagliola, RSPP del Teatro Regio di Torino, che rimane il riferimento teorico e operativo importante, e molto copiato, per chi si occupa di sicurezza sul palcoscenico.

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