Dott. Carlo Loverci

Dott. Carlo Loverci

Sino al Dlgs 626/94 si è intesa la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come mera tutela del lavoratore e della sua salute ed integrità fisica a carico del Datore di Lavoro e di chi da lui incaricato.

Con il Dlgs 81/2008 è stata introdotta, in modo particolare con lʼarticolo 20, la responsabilità nei confronti propri e di terzi da parte dei singoli lavoratori. Tale innovazione, introdotta seguendo lʼorientamento della 125/2001, 131/2003, della 123/2007 e successive modificazioni, ha imposto che, per tutelare lʼincolumità di terzi, debba essere accertato il possibile abuso cronico od acuto di alcolici ed uso abituale o saltuario di sostanze psicotrope o stupefacenti e, in caso di positività degli accertamenti, deve essere negata per tali
lavoratori lʼidoneità alle mansioni lavorative a rischio.

Alcolici e tossicodipendenza sul lavoro

Alcolici e tossicodipendenza sul lavoro

A tal fine il legislatore ha provveduto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità
e la salute proprie e di terzi individuandole in due elenchi separati lʼuno per gli alcolici e lʼaltro per gli stupefacenti, la prima più estesa , la seconda più ristretta.

Ovviamente, rilevandosi un rischio e prevedendosi un controllo medico, ne discende che per tali mansioni é obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Per gli stupefacenti le mansioni che prevedono il controllo sono quelle per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego
di gas tossici; fabbricazione e uso di fuochi di artificio; posizionamento e brillamento mine; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.

La guida di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; la guida di macchine di movimentazione terra e merci; di addetto o responsabile della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Per
gli alcolici si aggiungono a tali attività anche la manutenzione ascensori, la conduzione di generatori di vapori e di fochino, la vendita di fitosanitari, tutte le mansioni sanitarie e le attività dʼinsegnamento, le mansioni comportanti il porto dʼarmi, la guida professionale di veicoli anche con sola patente B, i lavori in quota ( oltre 2 metri da un piano stabile ), capiforno e conduttori di forni di fusione, operatori ed addetti a sostanze infiammabili del settore idrocarburi, tutti gli addetti a cave e miniere ed, infine, gli addetti alla sovrintendenza ai lavori in tubazioni , canalizzazioni o simili ove possano essere presenti gas pericolosi.

Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di tali mansioni, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente
gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.

Provvede inoltre affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell’elenco siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente.
Può richiedere controlli straordinari qualora abbia il sospetto di un episodio di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale adibito alle suddette mansioni e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l’assenza di assunzione di alcool o sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l’assunzione. Per lʼalcool tale verifica periodica è parte integrante del protocollo di sorveglianza sanitaria.

Per gli stupefacenti entro trenta giorni dalla richiesta del datore di lavoro comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato con almeno un giorno di anticipo, concordandola con il datore di lavoro per non porre ostacoli allʼattività lavorativa, per organizzare l’effettuazione degli accertamenti sanitari. A seguito degli accertamenti il lavoratore risultato positivo ai tests, che per tale positività riceverà un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell’Azienda sanitaria locale, nel cui territorio risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie eventualmente competenti.

Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT, o da altra struttura sanitaria competente, evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi
ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo reinserimento nelle mansioni. In tal caso il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data  dell’accertamento e gli comunica il luogo ove l’accertamento si svolgerà all’inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l’accertamento. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga nuovamente, senza giustificato motivo, all’accertamento, il datore di lavoro e’ tenuto a farlo cessare dall’espletamento delle mansioni, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.

Comunque lʼinidoneità alle mansioni non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione
la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza. Per il lavoratore che non si sottopone controllo sanitario, trovano applicazione le sanzioni previste dal Dlgs 81/2008 e successivi.

Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all’obbligo della cessazione da parte del lavoratore dall’espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 125, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La struttura sanitaria competente comunica immediatamente l’esito degli accertamenti al medico competente, che lo inoltra, nel rispetto della riservatezza, al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito, la ripetizione dell’accertamento
presso il SERT che avviene sul medesimo campione oggetto dell’accertamento.

In caso di esito favorevole, il giudizio di inidoneità potrà essere modificato in senso positivo. Per altro il medico competente al fine di certificare la permanenza dell’idoneità alla mansione provvederà, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per almeno 12 mesi per escludere l’assunzione di droghe da parte del lavoratore. I costi di tutti gli accertamenti preventivi e periodici, con esclusione di quelli a richiesta del lavoratore, sono a carico del datore di lavoro nei limi imposti dai tariffari regionali. Tali norme sono, per altro, ancora in via di chiarimento da parte del legislatore e si è a tuttʼoggi in attesa di una nuova conferenza Stato Regione per la revisione
dei criteri applicativi. In attesa di tali chiarimenti non si può che applicare quanto ad oggi in vigore.

Riassunto: dal mese di ottobre 2008 è obbligatorio per i datori di lavoro segnalare i lavoratori adibiti a mansioni che comportino rischi per terzi affinché venga accertata dal medico competente lʼassenza di uso abituale o saltuario di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Per gli addetti a tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Qualora fosse ravvisata positività degli esami il lavoratore sarà reso inidoneo alla mansione. Per gli stupefacenti lʼinidoneità sarà temporanea essendo previsto un percorso con esecuzione di ulteriori accertamenti da svolgersi a cura del Servizio per le Tossicodipendenze (SERT). In caso di ulteriore positività è prevista la conservazione del posto di lavoro sino a tre anni se il lavoratore è disponibile alla disintossicazione.

Al reintegro devono essere effettuati controlli per almeno 12 mesi. È possibile il controllo a campione o su richiesta del datore di lavoro. I costi degli accertamenti sono a carico del
datore di lavoro.

Carlo Loverci
gestione@medicinaelavorosrl.it