Con le nuove disposizioni regionali diventa più facile aprire e modificare l’attività
Le recenti disposizioni regionali emanate a seguito dellʼaccordo Stato-Regioni relative al Regolamento CE 852/2004 sullʼigiene dei prodotti alimentari prevedono alcune novità in tema di aperture o modifiche di attività alimentari; in particolare lʼoperatore commerciale può dare avvio allʼattività contestualmente alla presentazione delle notifica (accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria dei locali) alla ASL competente per territorio.
La garanzia di assenza di pericoli collegati agli alimenti, nota come sicurezza alimentare, rappresenta uno degli obiettivi della prevenzione delle politiche sanitarie Europee. Il DLgs 193/2007, in attuazione e a riferimento della norma comunitaria, ha individuato i 3 livelli dellʼautorità competente a garanzia della sicurezza alimentare (Ministero, Regioni e ASL).
In Piemonte il livello regionale è articolato in due Settori della Direzione Sanità:
- Settore Prevenzione Veterinaria, che coordina le attività riconducibili alle aree specialistiche di sanità animale, ispezione e controllo degli alimenti e di igiene delle produzioni zootecniche delle ASL;
- Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione individuale e collettiva, che coordina le attività riconducibili ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).
I due Settori hanno funzioni di programmazione, indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dellʼattività svolta da tutte le ASL Piemontesi.
Se andiamo ad analizzare i dati del territorio regionale, per quanto riguarda gli alimenti di origine animale, sono presenti circa 46.000 allevamenti registrati, che fanno includere il Piemonte fra le quattro regioni a più alta densità zootecnica, invece per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale e le altre attività di competenza dei servizi SIAN, sono presenti circa 12.000 imprese di produzione, 16.000 imprese di distribuzione tra supermercati e piccoli negozi, 29.000 imprese di ristorazione pubblica e collettiva (bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere) a queste imprese vanno aggiunte le circa 40.000 imprese di produzione primaria.
Le recenti indicazioni operative emanate dalla Regione Piemonte (D.G.R. n.211278) riguardanti lʼattuazione dellʼaccordo Stato-Regioni per lʼapplicazione del regolamento CE/852/2004 hanno apportato notevoli modifiche in tema di igiene dei prodotti alimentari semplificando le modalità di attivazione (notifica) di una nuova attività alimentare da parte dellʼOperatore del Settore Alimentare (OSA) introducendo, tra lʼaltro, due sostanziali novità:
- lʼeliminazione della domanda di inizio attività (DIA) differita, che consente allʼoperatore commerciale di poter dare avvio allʼattività contestualmente alla presentazione della notifica ai fini della registrazione;
- lʼeliminazione del preliminare passaggio dellʼistruttoria ai Comuni e la conseguente presentazione delle notifiche direttamente allʼASL territorialmente compente;
pertanto gli operatori del settore alimentare che vogliono attivare una nuova attività o apportare variazioni ai locali già in uso, non devono più attendere i 30 giorni. Lʼattivazione avviene quindi contestualmente alla presentazione della notifica. A seguito della presentazione della notifica non è prevista lʼemissione di uno specifico atto autorizzativo, ma è necessario che lʼimpresa alimentare conservi copia della notifica riportante la data e il protocollo di ricevimento dellʼASL. Presupposto della notifica è che al momento della presentazione, lʼesercizio, possieda i requisiti dʼigiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali.
Successivamente il personale ispettivo ASL in sede di controllo ufficiale valuterà le misure adottate dallʼoperatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati, nonché la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e nella dichiarazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE 852/2004.
In conclusione posiamo dire che queste novità impegnano sempre di più lʼimpresa ad assumersi pienamente coscienza del ruolo di responsabile diretto della salubrità delle produzioni alimentari commercializzate. Risulta quindi fondamentale una corretta analisi del rischio su tutta la filiera produttiva per poter definire le necessarie misure preventive.
Marino Balma Tecnico della Prevenzione







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