Arch. Massimo Giuntoli

Arch. Massimo Giuntoli

L’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. attribuisce allʼeffettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001. 

Il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dellʼimpresa/organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dellʼorganizzazione, ecc.) che intende adottarlo. 

 

Il SGSL permette: 

  • Di integrare obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e conduzione di produzione di beni e servizi;
  • Di definire ed individuare, allʼinterno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti;
  • Il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che lʼimpresa/organizzazione si è data in unʼefficace prospettiva costi/benefici.

Tale sistema, infatti, si propone di: 

  • Ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
  • Aumentare lʼefficienza e le prestazioni dellʼimpresa;
  • Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Migliorare lʼimmagine interna ed esterna dellʼimpresa/organizzazione.
Gestione della Sicurezza

Gestione della Sicurezza

Sin dalla fine degli anni ʼ80 la legislazione in materia di sicurezza, derivante dallʼemissione e successivo recepimento delle direttive europee, pone fortemente lʼaccento su aspetti di carattere organizzativo e sistematico rimandando gli aspetti tecnici alle norme specialistiche. 

In particolare con lʼentrata in vigore del D.Lgs. 626/94, le aziende sono state obbligate ad analizzare sia i luoghi di lavoro, sia le lavorazioni che costituiscono il proprio ciclo produttivo, individuare i pericoli, reali e potenziali, per i lavoratori, eseguire conseguentemente una accurata valutazione dei rischi ed infine attuare misure di prevenzione sufficienti per lʼeliminazione o la riduzione possibile del rischio. La suddetta legge prevede anche che le aziende pianifichino un programma di miglioramento per una continua riduzione del rischio residuo ed una migliore gestione controllata della sicurezza sul lavoro. 

Oggi tutto ciò è realizzato dai requisiti che impone il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sia per la valutazione del rischio che per lʼadozione di sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire

unʼefficace conduzione mirata al rispetto delle prescrizioni ed al miglioramento delle prestazioni. 

In questi ultimi anni le aziende hanno spesso avuto oggettive difficoltà per tenere sotto controllo lʼintero apparato organizzativo necessario a garantire la realizzazione, da un punto di vista sostanziale e non solo formale. 

Lʼadesione allo schema volontario SGSL, che abbandona lʼatteggiamento reattivo mirato allʼemergenza e/o allʼinfortunio ed adotta un atteggiamento proattivo di prevenzione e pianificazione, comporta sicuramente dei miglioramenti che possono essere così sintetizzati: 

  • Riduzione dei premi assicurativi;
  • Prevenzione dellʼinsorgenza di malattie professionali;
  • Creazione allʼinterno dellʼazienda di una “cultura della sicurezza”;
  • Diminuzione progressiva della numerosità e gravità degli infortuni;
  • Controllo attuazione adempimenti legislativi con diminuzione dei rischi di sanzioni amministrative e penali;
  • Riduzione delle perdite materiali derivanti da incidenti e interruzioni della produzione;
  • Integrabilità con ulteriori sistemi di gestione ed in particolare con i sistemi di gestione qualità (ISO 9001) ed ambientale (ISO 14001);

Sicuramente per il successo di un Sistema di Gestione della SSL occorre lʼimpegno di tutti i livelli e di tutte le funzioni aziendali a partire dal top management fino ad arrivare ai singoli

dipendenti e/o ai loro rappresentanti. Il sistema dovrebbe inoltre basarsi sui seguenti elementi: 

  • Politica di SSL appropriata rispetto alla società;
  • Individuazione e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei relativi aspetti legali;
  • Obiettivi, finalità e programmi che assicurino il continuo miglioramento della SSL;
  • Attività di gestione per il controllo dei rischi di SSL;
  • Monitoraggio delle performance del sistema SSL;
  • Riesame, valutazione e miglioramento del sistema;

Lʼutilità di integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, nasce non tanto dalla sua inidoneità, diciamo così filosofica, ma da una non completa previsione di procedure obbligatorie

(soprattutto per la parte che riguarda la verifica del sistema stesso), che lo fa rimanere uno strumento ancora incompleto dal punto di vista operativo. 

Il già citato articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. conferisce ai modelli di organizzazione aziendale, definiti conformemente alle Linee Guida UNIINAIL o al British Standard OHSAS

18001:2007, una presunzione semplice di conformità nei confronti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, offrendo anche una chiara indicazione della strada da seguire per una corretta organizzazione aziendale. 

La norma BS OHSAS 18001 definisce come sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro quella parte del sistema di gestione di unʼorganizzazione utilizzato per sviluppare ed implementare la sua politica e la gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. 

Ovviamente un sistema di gestione include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse e le verifiche. 

Lʼestensione della sua applicazione dipende dalla politica dellʼorganizzazione, dalla natura delle sue attività e dei suoi rischi e dalla complessità delle sue operazioni. 

Come per la ISO 9001 e la ISO 14001, la BS OHSAS 18001:2007 si ispira al modello P-D-C-A (Plan, Do, Check, Act), rappresentando uno strumento organizzativo che consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori senza sconvolgere la struttura organizzativa aziendale. 

Con riferimento al sistema documentale previsto dalla norma BS OHSAS 18001:2007 è opportuno segnalare che la documentazione del SGSL deve comprendere: 

  • Politica e obiettivi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • La descrizione del campo di applicazione del SGSL;
  • La descrizione degli elementi principali del SGSL e delle loro interazioni e i riferimenti ai documenti correlati;
  • I documenti, incluse le registrazioni, richiesti dallo standard OHSAS;
  • I documenti, incluse le registrazioni, stabiliti dallʼOrganizzazione che sono necessari per assicurare lʼeffettiva pianificazione, funzionamento e controllo dei processi che sono correlati alla gestione dei propri rischi;

È importante che la documentazione sia proporzionale al livello di complessità, dei pericoli e dei rischi correlati e che sia tenuta sempre ad un livello minimo che garantisca efficacia ed efficienza del sistema di gestione. A tale proposito la BS OHSAS 18001:2007 segnala che: 

  • Non è previsto un manuale obbligatorio;
  • Devono essere documentati e conservati i risultati dellʼidentificazione del pericolo, della valutazione del rischio e dei controlli definiti aggiornati;
  • Ruoli, responsabilità, responsabilità finanziaria e autorità devono essere documentate;
  • I documenti richiesti dal SGSL e da questo standard devono essere controllati;
  • Le registrazioni sono un tipo particolare di documentazione che deve essere controllato in base ai requisiti della norma;
  • I risultati delle indagini sugli incidenti devono essere documentati e mantenuti;
  • Le “procedure documentate” obbligatorie sono quelle che servono a coprire situazioni per le quali la loro assenza possa consentire deviazioni dalla politica e dagli obiettivi, con particolare riferimento alla operazioni ed attività che sono associate con pericoli identificati, dove lʼattuazione dei controlli è necessaria per gestire i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Lʼaudit (anche quelli interni) devʼessere un processo sistematico, indipendente e documentato;
  • Si devono documentare le risposte a comunicazioni rilevanti provenienti  dalle parti interessate esterne;

Da ciò, si può concludere ricordando che, certo, il Testo Unico ha una forte valenza sistemica, tuttavia lʼintegrazione con un SGSL più strutturato è non solo possibile, ma anzi è naturale e quasi indispensabile per tutti i datori di lavoro, pubblici o privati che, indipendentemente dalla tipologia e dalle dimensioni della propria azienda, siano tesi a dimostrare di avere adottato, nel rispetto dellʼart. 2087 del codice civile: 

“le misure che, secondo le particolarità del lavoro, lʼesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lʼintegrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.” 

Massimo Giuntoli
 
 

 

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