Gianni Piras

Gianni Piras

DA PARTE DEI COMMITTENTI, IMPRESE, COORDINATORI PER LA SICUREZZA ESISTONO UNA SERIE DI VERIFICHE DI CONGRUITÀ CHE IL NUOVO IMPIANTO NORMATIVO PRESCRIVE

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) ed il successivo correttivo (D.Lgs. 106/2009), al Titolo IV ha cercato di armonizzare la precedente normativa riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D.Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa “ripulitura” di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.

Anche il professionista Coordinatore alla Sicurezza risulta essere attuatore di una serie di verifiche di congruità delle idoneità tecnico professionali che il nuovo impianto normativo prescrive alle imprese presenti in cantiere.

Ci riferiamo in particolare alla idoneità tecnico-professionale dellʼimpresa affidataria, a quella delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che il committente, ai sensi dellʼart. 90 comma 9 lettera a) dello stesso T.U., è tenuto a verificare in relazione ai lavori da affidare.

La norma definisce questa idoneità come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dellʼopera” ed inoltre, allʼallegato XVII del T.U., viene indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.

a) la iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dellʼappalto;

b) il documento di va lutazione dei rischi o lʼautocertificazione dei rischi previsti dal Testo Unico (Articoli 17 e 28);

c) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

d) un elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

e) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dellʼattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dellʼemergenza e del medico competente quando necessario;

f) il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Testo Unico;

h) un elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con la relativa idoneità sanitaria prevista dal Testo Unico;

i) Il documento di regolarità contributiva (DURC);

l) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione
od interdittivi di cui allʼart. 14 del T.U.;

Mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:

a) lʼiscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dellʼappalto;

b) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) un elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;

d) attestati inerenti la propria forma zione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico;

e) il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il T.U. introduce poi allʼarticolo 90 la sospensione del titolo abilitativo nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva e che opererà anche in assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento o del fascicolo dellʼopera (i cui contenuti vengono indicati in un allegato al Testo Unico) in assenza della notifica preliminare quando previsti.

Lʼart. 93 introduce, la responsabilità del Committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse allʼadempimento
degli obblighi limitatamente allʼincarico conferito al responsabile dei lavori.

In ogni caso il conferimento dellʼincarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

Il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l’esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto.

Inoltre la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

L’accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) da parte di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS), costituisce assolvimento dell’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle
Interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 dello schema di Decreto.

Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.

Le responsabilità del Datore di lavoro Il Testo Unico evidenzia con lʼart. 97 gli obblighi a carico del Datore di lavoro delle imprese affidatarie, i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati allʼattuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro
trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione.

Circa lʼobbligo di trasmissione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con lʼart. 101 del Testo Unico viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) allʼimpresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio Piano Operativo di Sicurezza, lo trasmette al Coordinatore per la Esecuzione.
Art. – 97. Obblighi del Datore di Lavoro dellʼimpresa affidataria Il datore di lavoro dellʼimpresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sullʼapplicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il datore di lavoro dellʼimpresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;

b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore per lʼEsecuzione.

Gianni Piras